La Direttiva europea DAC8 è in vigore dal 1° gennaio 2026 e obbliga gli exchange e i prestatori di servizi crypto a raccogliere e trasmettere automaticamente alle autorità fiscali i dati di tutti gli utenti residenti nell’UE. Cinquanta milioni di europei sono coinvolti, Italia inclusa.
Cos’è la DAC8 e da dove nasce
La DAC8 è la Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 2023/2226, adottata ufficialmente il 17 ottobre 2023. Si tratta dell’ottava modifica alla Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, che già disciplinava lo scambio automatico di informazioni su conti bancari, redditi da lavoro e investimenti tradizionali.
Il punto di partenza è semplice: il mercato crypto nell’UE ha superato gli 800 miliardi di euro di capitalizzazione tra il 2020 e il 2023, con una crescita superiore al 300%, e le autorità fiscali non disponevano degli strumenti per tracciare queste operazioni. L’OCSE ha stimato perdite fiscali annuali superiori ai 10 miliardi di euro nell’UE attribuibili a transazioni crypto non dichiarate.
La risposta è stata costruita su due pilastri paralleli. Il primo è il framework CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) dell’OCSE, adottato da oltre 58 paesi nel mondo. Il secondo è il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), già in vigore, che definisce quali soggetti sono autorizzati a operare come prestatori di servizi crypto nell’UE. DAC8 si innesta su entrambi, trasformando gli operatori autorizzati in terminali obbligatori di raccolta e trasmissione dati fiscali.
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Come funziona: il meccanismo di segnalazione
Il meccanismo è quello dello scambio automatico di informazioni, già applicato ai conti bancari dal 2017 con il Common Reporting Standard (CRS). Dal 1° gennaio 2026, ogni Reporting Crypto-Asset Service Provider (RCASP) raccoglie i dati di tutte le transazioni degli utenti residenti nell’UE. La prima trasmissione alle autorità fiscali nazionali è fissata entro il 30 settembre 2027, con riferimento all’anno fiscale 2026.
Il percorso del dato è: exchange o broker raccoglie l’informazione, la trasmette all’autorità fiscale del proprio Stato di stabilimento, che a sua volta la scambia automaticamente con il fisco del paese di residenza dell’utente. Per un italiano che usa un exchange registrato a Malta, i dati arrivano all’Agenzia delle Entrate tramite il canale di scambio automatico tra autorità fiscali UE.
Un elemento tecnico da tenere presente: gli operatori stabiliti fuori dall’UE ma che offrono servizi a residenti europei sono comunque soggetti agli obblighi DAC8 e possono registrarsi in un unico Stato membro come punto di accesso. Se non si conformano, rischiano restrizioni operative nei mercati UE.

Chi è obbligato a segnalare e chi viene segnalato
I soggetti obbligati alla segnalazione (RCASP)
- Exchange centralizzati: Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp e tutti i CEX con utenti UE
- Broker crypto che facilitano acquisti e vendite
- Custodial wallet provider, ovvero qualsiasi servizio che detiene crypto per conto dell’utente
- Piattaforme P2P con intermediazione
- Prestatori di servizi di pagamento in crypto
Gli utenti soggetti a segnalazione
Qualsiasi residente fiscale nell’UE che utilizzi una delle piattaforme sopra elencate. La residenza fiscale è il criterio determinante, non la nazionalità. Un italiano residente in Germania viene segnalato al fisco tedesco. Un cittadino tedesco residente in Italia viene segnalato all’Agenzia delle Entrate.
Gli HODLer che non hanno venduto nulla nel 2026 ma detengono crypto su exchange custodiali rientrano comunque nel perimetro: la piattaforma segnala anche la detenzione, non solo le operazioni di compravendita.
Cosa viene riportato esattamente
Il livello di dettaglio che gli RCASP devono trasmettere è significativo. Non si tratta di una segnalazione aggregata: ogni singola operazione produce un record distinto.
Dati anagrafici dell’utente:
- Nome e cognome completi
- Indirizzo di residenza
- Codice fiscale (in Italia: codice fiscale o P.IVA)
- Data di nascita
- Paese di residenza fiscale
Dati transazionali:
- Tipo di operazione (acquisto, vendita, scambio, trasferimento, airdrop, reward da staking)
- Data e ora esatta di ogni operazione
- Tipo di crypto asset (BTC, ETH, altcoin specifica)
- Quantità di unità scambiate
- Controvalore in euro al momento della transazione
- Commissioni applicate
- Indirizzi del wallet mittente e destinatario
Uno scambio ETH/USDC su un exchange centralizzato genera quindi un record completo e verificabile. L’Agenzia delle Entrate lo riceverà prima ancora che l’utente presenti la dichiarazione dei redditi.

DAC8 in Italia: cosa cambia per i contribuenti italiani
La DAC8 non modifica le regole fiscali italiane sul crypto, che restano invariate. Quello che cambia è l’enforcement: l’Agenzia delle Entrate disporrà di dati indipendenti con cui verificare la correttezza delle dichiarazioni dei contribuenti.
Quello che colpisce, guardando questo tema dall’Italia, è che il regime fiscale italiano sulle plusvalenze crypto è già tra i più strutturati d’Europa, con l’aliquota del 26% sulle plusvalenze superiori ai 2.000 euro annui introdotta dalla legge di bilancio 2023. La soglia di monitoraggio fiscale per le attività detenute all’estero rimane fissata a 5.000 euro di valore medio di giacenza annua. Con DAC8, qualsiasi discrepanza tra i dati trasmessi dagli exchange e la dichiarazione dei redditi dell’utente genera automaticamente un’anomalia rilevabile. Il contribuente non è più l’unica fonte di informazione. Questo cambia strutturalmente il rapporto tra il detentore retail italiano di crypto e il fisco.
Rimane aperta la questione del coordinamento tra DAC8 e il quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana, che obbliga i residenti a indicare le attività finanziarie detenute all’estero. Il Ministero dell’Economia non ha ancora emanato circolari applicative specifiche su come i dati DAC8 si integreranno operativamente con i controlli già previsti dall’OAM.
⚠️ Nota redazionale: la normativa italiana di recepimento è in fase di implementazione. Verifica sempre gli aggiornamenti ufficiali sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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DAC8 e DeFi: la grande zona grigia
La DAC8 non cattura la DeFi. Un’operazione su Uniswap eseguita tramite MetaMask non coinvolge alcun RCASP: il protocollo è uno smart contract, non un’entità giuridica soggetta a obblighi di segnalazione. Stessa logica per i protocolli di lending come Aave o Compound, che interagiscono con wallet anonimi senza identificazione fiscale dell’utente.
Questa esclusione non significa esenzione fiscale. Significa assenza di segnalazione automatica. L’obbligo di dichiarazione per le plusvalenze realizzate su DEX rimane in capo al contribuente italiano, che deve tenere autonomamente traccia delle operazioni. Se in sede di controllo l’Agenzia delle Entrate accede ai dati on-chain tramite strumenti di blockchain analytics, le operazioni DeFi non dichiarate risultano comunque tracciabili.
La Commissione Europea sta già lavorando a possibili estensioni della direttiva, in alcuni ambienti già chiamate informalmente “DAC9”, che potrebbero introdurre obblighi per i sviluppatori di protocolli DeFi o per i provider di wallet non custodiali. Non esistono proposte legislative formali al momento della pubblicazione di questo articolo.

Sanzioni e scadenze da conoscere
Scadenze operative
| Data | Evento |
|---|---|
| 17 ottobre 2023 | Adozione della Direttiva UE 2023/2226 |
| 31 dicembre 2025 | Termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali |
| 1 gennaio 2026 | Inizio raccolta dati da parte degli RCASP |
| Tutto il 2026 | Periodo di rilevazione delle transazioni |
| 30 settembre 2027 | Prima trasmissione automatica tra autorità fiscali UE |
Sanzioni per gli operatori non conformi
Le sanzioni variano per Stato membro. Il framework UE prevede misure che includono blocco operativo dopo 60 giorni di inadempimento nella raccolta del codice fiscale degli utenti, fino alla revoca della licenza operativa per violazioni sistematiche.
Conseguenze per gli utenti italiani
Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di redditi da crypto restano quelle ordinarie dell’ordinamento tributario italiano: dal 30% al 240% dell’imposta evasa nelle ipotesi più gravi, con possibilità di sanzioni penali per importi superiori a 50.000 euro di imposta evasa.

Cosa fare adesso: guida operativa
Quattro azioni concrete prima della fine del 2026:
1. Raccogliere tutta la documentazione storica Esportare lo storico completo delle transazioni da ogni exchange utilizzato: CSV o PDF con data, tipo di operazione, quantità, controvalore in euro. Conservare anche le operazioni precedenti al 2026, che non rientrano in DAC8 ma potrebbero essere oggetto di verifica per coerenza patrimoniale.
2. Verificare la coerenza con le dichiarazioni precedenti Se negli anni precedenti le plusvalenze crypto non sono state dichiarate correttamente, il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte prima che l’Agenzia delle Entrate rilevi le anomalie.
3. Aggiornare il quadro RW Per chi detiene crypto su exchange non italiani con valore medio annuo superiore a 5.000 euro, l’obbligo di compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi rimane attivo indipendentemente da DAC8.
4. Valutare le posizioni su exchange non-UE Gli exchange stabiliti fuori dall’UE che servono utenti europei sono teoricamente soggetti agli obblighi DAC8, ma l’enforcement su soggetti extra-europei è più complesso. Alcune piattaforme stanno già scegliendo di bloccare utenti UE piuttosto che conformarsi. Tenersi aggiornati sull’elenco degli operatori registrati all’OAM è il punto di partenza per la verifica.
📅Ultimo aggiornamento: giugno 2026 – Redazione Cryptonews.it Questa guida viene revisionata periodicamente per riflettere le ultime variazioni normative. Per segnalare informazioni non aggiornate: [email protected]
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, fiscale o legale. Per valutazioni personalizzate sulla propria situazione fiscale, è necessario rivolgersi a un commercialista o a un consulente tributario


