Dal primo luglio è terminato il periodo transitorio del Regolamento MiCA: solo i CASP autorizzati possono offrire servizi crypto nell’Unione Europea. In Italia risultano abilitati 9 soggetti, tra cui la fintech Conio.
La scadenza che riscrive il mercato
Il regime nazionale che ha permesso a centinaia di operatori di lavorare senza licenza europea non esiste più. Da ora, solo i CASP (Crypto-Asset Service Provider) autorizzati secondo il MiCAR possono servire clienti europei. Chi non ha ottenuto l’autorizzazione deve limitarsi alla chiusura ordinata delle posizioni esistenti.
Chi ha ottenuto la licenza in Italia
In Italia la Consob, in coordinamento con la Banca d’Italia, ha autorizzato 8 CASP: CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv, Riv Digital e Young Platform. A questi si aggiunge Banca Sella, che ha notificato l’intenzione di offrire servizi cripto come intermediario già vigilato. Il totale sale così a 9 soggetti abilitati sul territorio nazionale.
Tra questi spicca Conio, fintech sostenuta da Poste Italiane e Banca Generali, che ha ottenuto l’autorizzazione a fornire custodia, trasferimento e collocamento di attività digitali dopo un iter valutativo definito lungo e meticoloso dagli osservatori del settore.
Gli operatori autorizzati vengono iscritti nel registro ESMA e possono operare in tutta l’Unione grazie al cosiddetto passaporto europeo.
A nostro avviso la fase di transizione ha creato incertezza tra migliaia di utenti. Il numero contenuto di licenze concesse, appena 8 CASP più una notifica bancaria su un mercato che contava centinaia di operatori nazionali, dimostra quanto la barriera regolatoria sia stata selettiva. Non è un dettaglio secondario: significa meno scelta immediata per il risparmiatore italiano, ma standard di tutela più solidi.
Le implicazioni per chi resta senza licenza
Gli operatori non autorizzati devono ora predisporre piani di dismissione ordinata, trasferendo gli asset dei clienti verso soggetti autorizzati o verso portafogli auto-custoditi, i cosiddetti self-hosted wallet. L’ESMA ha chiesto esplicitamente che questo avvenga senza causare danni economici agli utenti coinvolti.
Banca d’Italia e Consob raccomandano di verificare sul registro ESMA se il proprio fornitore sia effettivamente autorizzato, controllando anche quale entità giuridica presti il servizio: le tutele MiCAR si applicano solo se l’entità autorizzata nell’UE è quella che opera concretamente, non un marchio condiviso con società extra UE.
Banca d’Italia e Consob continueranno la vigilanza in coordinamento con l’ESMA, assicurando applicazione uniforme del MiCAR e tutela di investitori e mercato.
Le informazioni hanno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza finanziaria.



