Dichiarare Bitcoin e criptovalute nel 730 del 2026 non è più facoltativo per chi ha guadagnato anche solo 1 euro. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze sale al 33%, la soglia di esenzione da 2.000 euro è abolita definitivamente e la DAC8 consente al fisco di incrociare in automatico i tuoi dati. Questa guida spiega passo per passo cosa fare, quali quadri compilare e cosa rischi se non dichiari.
Cosa cambia nel 2026: le novità fiscali che devi conoscere
La dichiarazione delle criptovalute in Italia nel 2026 parte da un dato secco: l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività standard passa dal 26% al 33% a decorrere dal 1° gennaio 2026. La Legge di Bilancio 2025, all’articolo 1 comma 24, aveva già stabilito questo aumento. Riguarda Bitcoin, Ethereum, Solana e tutte le altcoin non ancorate all’euro. Per le stablecoin denominate in euro – come EURC o EURe – l’aliquota resta al 26%, come previsto dall’articolo 13 della manovra 2026.
La seconda novità è altrettanto importante. La soglia di esenzione da 2.000 euro è abolita. Fino al 31 dicembre 2024 era possibile non dichiarare le plusvalenze se il guadagno annuale totale restava sotto quella soglia. Dal 1° gennaio 2025 quella soglia è sparita: ogni plusvalenza, anche di 50 euro, concorre alla base imponibile e va dichiarata. Se hai guadagnato qualcosa vendendo Bitcoin nel 2025, devi dichiararlo nel 730/2026 o nel Modello Redditi 2026.
La terza novità riguarda il Dichiarativo 730: dal 2026 anche chi presenta il 730 può dichiarare le cripto senza ricorrere al Modello Redditi. Debuttano due nuovi quadri specifici, il Quadro W e il Quadro T, che sostituiscono il Quadro RW criptovalute e il Quadro RT nel modello semplificato.

⚠️ Nota redazionale: le aliquote e le soglie indicate sono quelle in vigore per l’anno fiscale 2025, da dichiarare nel 2026. Per l’anno fiscale 2026 (da dichiarare nel 2027) l’aliquota al 33% si applica già. Verifica sempre la normativa aggiornata su Agenzia delle Entrate.
Quali cripto vanno dichiarate e quando scatta l’obbligo
La domanda che si pone ogni anno chi detiene cripto è questa: devo dichiarare anche se non ho venduto nulla? La risposta è articolata in due livelli distinti.
Obbligo di monitoraggio fiscale (sempre): chiunque detenga cripto-attività al 31 dicembre deve dichiararle ai fini del monitoraggio nel Quadro W (730) o nel Quadro RW (Modello Redditi), indipendentemente dal valore e dal fatto di aver venduto o meno. Non esiste una soglia minima di esenzione per questo obbligo. Detenere anche 100 euro di Bitcoin su un exchange o in un wallet privato impone la compilazione del quadro di monitoraggio.
Obbligo di dichiarare le plusvalenze (solo se hai guadagnato): si dichiara una plusvalenza solo quando c’è un evento fiscalmente rilevante – la vendita di cripto contro euro o altra valuta fiat, o lo scambio con beni e servizi. Non è fiscalmente rilevante lo scambio tra criptovalute: vendere Bitcoin per acquistare Ethereum non genera plusvalenza tassabile, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.
L’imposta di bollo sulle cripto – tecnicamente IVCA, Imposta sul Valore delle Cripto-Attività – si calcola allo 0,2% del valore complessivo delle cripto detenute al 31 dicembre 2025. Si paga anche se non hai venduto nulla.
📌 Leggi anche: “Tasse sulle criptovalute in Italia: guida completa 2026“
730 o Modello Redditi? Come scegliere il modello giusto
Fino al 2025, chi aveva criptovalute era quasi sempre costretto a usare il Modello Redditi PF, perché il 730 non prevedeva quadri dedicati. Dal 2026 la situazione cambia.
Usa il 730/2026 se:
- Sei lavoratore dipendente o pensionato
- Detieni cripto su exchange o in wallet personali
- Hai realizzato plusvalenze da vendita o scambio con fiat
- Non hai altri redditi che impongono il Modello Redditi (redditi d’impresa, partita IVA, ecc.)
Usa il Modello Redditi PF se:
- Hai partita IVA
- Hai redditi da attività d’impresa o lavoro autonomo
- Il tuo CAF o commercialista lo ritiene preferibile per la complessità della situazione
Nel 730/2026 trovi due quadri nuovi: il Quadro W per il monitoraggio fiscale e l’IVCA, e il Quadro T per le plusvalenze. Sostituiscono rispettivamente il Quadro RW e il Quadro RT del Modello Redditi.
Come compilare il Quadro W e il Quadro T nel 730/2026
Quadro W – Monitoraggio e imposta di bollo

Il Quadro W va compilato da chiunque abbia detenuto cripto-attività in qualsiasi momento durante il 2025, anche solo per pochi giorni.
I campi essenziali da compilare:
- Codice titolo di possesso: inserisci 1 (piena proprietà, il caso del 99% degli investitori)
- Codice soggetto: inserisci 2 (titolare effettivo)
- Codice attività: inserisci 21 (cripto-attività – il codice specifico per gli asset digitali)
- Codice Stato estero: lascia vuoto (le cripto non hanno residenza geografica per la normativa italiana)
- Quota di possesso: inserisci 100 se l’asset è interamente tuo, la percentuale effettiva in caso di cointestazione
- Valore iniziale: valore delle cripto al 1° gennaio 2025 o alla data di acquisto se avvenuto durante l’anno, al costo documentato
- Valore finale: valore di mercato al 31 dicembre 2025
- Imposta dovuta (colonna 16): 0,2% del valore finale, proporzionale ai giorni di detenzione nell’anno
Se hai già pagato l’imposta di bollo tramite un intermediario italiano registrato – come Young Platform o Coinbase Italy – indica il credito d’imposta nella casella dedicata per evitare la doppia imposizione.
Quadro T – Plusvalenze da cripto-attività
Il Quadro T si compila solo se hai realizzato plusvalenze nel 2025, ovvero se hai venduto cripto in cambio di euro o valuta fiat.
La plusvalenza si calcola come:
Plusvalenza = Prezzo di vendita – Costo di acquisto documentato
L’aliquota applicabile per il 2025 è il 26% (la soglia al 33% scatta per operazioni dal 1° gennaio 2026 in poi). Se non hai documentazione del costo di acquisto, l’Agenzia delle Entrate consente di usare il valore al 1° gennaio 2023 come costo fiscale riconosciuto, per chi ha aderito alla procedura di regolarizzazione.
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Le minusvalenze del 2025 possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno o portate in deduzione nei quattro anni successivi.
Come compilare il Quadro RW nel Modello Redditi PF
Per chi presenta il Modello Redditi anziché il 730, il Quadro RW funziona con una logica analoga al Quadro W. La differenza principale è nella struttura del modulo e nella denominazione delle colonne.
I dati chiave da inserire nel Quadro RW:
- Colonna 1 – Codice titolo di possesso: 1 per piena proprietà
- Colonna 2 – Codice soggetto: 2 per titolare effettivo
- Colonna 3 – Codice attività: 21 per cripto-attività (fino al 2022 era il codice 14, poi aggiornato)
- Colonna 4 – Codice Stato estero: non compilare
- Colonna 5 – Quota di possesso: percentuale di proprietà sull’asset
- Colonna 7 – Valore iniziale: valore al 1° gennaio 2025 o data acquisto
- Colonna 8 – Valore finale: valore al 31 dicembre 2025
- Colonna 16 – Imposta dovuta: 0,2% del valore finale
Le plusvalenze vanno nel Quadro RT, sezione II, con la stessa logica del Quadro T del 730.
📌 Leggi anche: Quanti italiani usano le criptovalute: i dati reali aggiornati
Staking, mining, airdrop: come si tassano i proventi accessori
Questa è l’area dove la confusione è massima. La normativa italiana – in particolare la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto la tassazione delle cripto-attività nell’ordinamento – tratta diversamente i proventi da vendita e i proventi da attività.
Staking e yield farming: i rendimenti da staking o da pool di liquidità sono considerati “altri proventi” da cripto-attività e tassati al 26% come redditi diversi, non come plusvalenze. Vanno dichiarati nel Quadro T (o Quadro RT) al momento della loro effettiva percezione, ovvero quando entrano nel tuo wallet.
Mining: il reddito da attività di mining è classificato come reddito d’impresa se svolto in modo abituale e organizzato, o come reddito diverso se occasionale. Nel caso occasionale, la tassazione è al 26%. Nel caso abituale, serve partita IVA e si applicano le regole del reddito d’impresa.
Airdrop: i token ricevuti gratuitamente tramite airdrop sono tassabili al momento della ricezione, al valore di mercato del giorno in cui entrano nel wallet. Aliquota: 26% per il 2025, 33% per quelli ricevuti dal 2026.
⚠️ Nota redazionale: la tassazione di staking e airdrop è oggetto di interpretazioni ancora in evoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Consulta un professionista per situazioni complesse. Aggiornamenti ufficiali su Agenzia delle Entrate – normativa e prassi.
Quello che colpisce, guardando il quadro fiscale italiano dal 2026, è la sproporzione tra l’onere burocratico imposto ai piccoli investitori e la realtà del mercato domestico. Il 57% dei possessori italiani detiene meno di 1.000 euro di cripto – dati Osservatorio Polimi 2026 – eppure deve compilare gli stessi quadri dichiarativi di chi gestisce portafogli da centinaia di migliaia di euro. L’aliquota al 33% senza franchigia di esenzione produce un effetto regressivo evidente: pesa proporzionalmente di più sui piccoli portafogli. La domanda che ci poniamo è: una razionalizzazione normativa che tenga conto della dimensione reale del mercato retail è nell’agenda di qualcuno?
DAC8 e controlli automatici: cosa cambia per chi non dichiara
Dal 1° gennaio 2026 la Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025, obbliga tutti i Crypto-Asset Service Provider (CASP) autorizzati nell’Unione Europea a raccogliere e trasmettere automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei clienti residenti in Italia. La prima trasmissione automatica è prevista entro il 31 gennaio 2027, relativa all’intero anno fiscale 2026.
Cosa trasmettono gli exchange all’Agenzia delle Entrate: nome, codice fiscale, residenza, valore delle cripto detenute, importo delle operazioni di acquisto e vendita, proventi da staking e altri servizi. Non si tratta di nuovi obblighi dichiarativi per il contribuente – quelli esistono già dal 2023. Cambia la capacità di verifica del fisco: si passa da controlli a campione a un incrocio automatico e sistematico tra quanto dichiari e quanto gli exchange comunicano.

Le sanzioni per omessa dichiarazione del Quadro RW o W vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato, o dal 6% al 30% se le cripto sono detenute in paesi a fiscalità privilegiata. Per le plusvalenze non dichiarate le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 471/1997.
📅 Ultimo aggiornamento: Maggio 2026 – Redazione Cryptonews.it
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, fiscale o legale. Per situazioni specifiche rivolgiti a un commercialista esperto in fiscalità crypto.



