Per offrire servizi su cripto-attività nell’Unione Europea serve ora un’autorizzazione valida oppure un inquadramento già vigilato compatibile con il nuovo quadro normativo.
Cosa cambia dopo il periodo transitorio
Con la fine della finestra transitoria prevista dal regolamento europeo, il mercato si è ristretto. Possono restare attivi solo i fornitori abilitati come CASP o gli intermediari già soggetti a vigilanza che abbiano notificato l’avvio di questi servizi secondo le regole applicabili.
Per chi è rimasto fuori, la partita si complica. Le piattaforme prive di autorizzazione non possono continuare a operare normalmente e devono concentrarsi solo sulla gestione dell’uscita, accompagnando i clienti nella chiusura delle posizioni o nel trasferimento degli asset verso soluzioni consentite.
Verifiche e tutele per gli investitori
L’ESMA ha invitato gli utenti a controllare con attenzione se il fornitore utilizzato compaia davvero nel registro europeo dei prestatori di servizi su cripto-attività. Il controllo, però, non va fatto in modo superficiale… perché il nome commerciale da solo non basta.
Anche Consob richiama un punto pratico spesso trascurato: bisogna capire quale società del gruppo stia offrendo concretamente il servizio, dato che le protezioni MiCAR valgono per l’entità autorizzata nell’Unione e non automaticamente per qualsiasi marchio collegato.
Per chi segue il settore, quando si parla di compliance, fidarsi a occhi chiusi è il modo più veloce per sbagliare. A nostro avviso il messaggio è semplice: prima di lasciare fondi su una piattaforma, conviene controllare registri e struttura societaria, perché tra marchio noto e soggetto autorizzato può esserci una distanza tutt’altro che banale.
Come verificare se un fornitore è in regola
Per tutelarsi, gli investitori devono consultare il Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività pubblicato sul sito dell’ESMA. Il controllo va effettuato sulla società che fornisce concretamente il servizio, non sull’insegna commerciale, perché lo stesso marchio può corrispondere a più entità giuridiche registrate in Paesi diversi dell’Unione.



