L’Organismo Italiano di Contabilità e l’Agenzia delle Entrate hanno pubblicato una scheda congiunta sul trattamento contabile e fiscale di Bitcoin, Ethereum e Solana per le società che redigono il bilancio secondo il codice civile.
Come si classificano le criptovalute in bilancio
Il documento parte da un caso concreto: una società ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana, criptovalute registrate su un registro distribuito, non emesse da un’autorità e prive di un contratto tra titolare e controparte. Mancando una disciplina specifica nei principi contabili nazionali, l’OIC ha applicato per analogia le norme esistenti, seguendo il paragrafo 4 dell’OIC 11.
Il paragrafo 9 dell’OIC 24 definisce i beni immateriali come beni non monetari, individualmente identificabili e privi di consistenza fisica. Le criptovalute rientrano in questa categoria perché sono separabili, vendibili singolarmente e non danno diritto a incassare somme determinate.
Immobilizzazioni o rimanenze, la differenza conta
La classificazione dipende dalla destinazione d’uso, secondo l’articolo 2424-bis del codice civile. Se la società intende detenere le criptovalute durevolmente, queste vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto. Qui arriva un passaggio interessante: applicando per analogia il paragrafo 58 dell’OIC 16, che esclude dall’ammortamento i cespiti la cui utilità non si esaurisce come terreni e opere d’arte, l’OIC conclude che le criptovalute non vadano ammortizzate. Restano però soggette a svalutazione secondo l’OIC 9, calcolata sul fair value al netto dei costi di vendita.
Se invece le criptovalute sono destinate alla vendita nell’attività ordinaria, finiscono tra le rimanenze di magazzino, secondo l’OIC 13: valutazione al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione di mercato.

Chi mastica un po’ di bilanci sa che tra le righe di queste schede tecniche si nasconde sempre la stessa vecchia regola: prima si capisce a cosa serve un bene, poi si decide come contarlo. A nostro avviso, questa scheda offre finalmente un riferimento concreto per commercialisti e società italiane che finora si muovevano su un terreno interpretativo incerto, un problema che riguarda da vicino anche l’ecosistema fintech nazionale.
Il documento integrale è visionabile in formato pdf cliccando qui.
Le regole fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2023
Sul fronte fiscale, l’articolo 110 comma 3-bis del TUIR, introdotto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilisce che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività a fine esercizio non concorrono alla formazione del reddito, indipendentemente dall’imputazione a conto economico. La stessa legge estende questa regola anche all’IRAP.



